La diagnosi energetica: la normativa di riferimento

A cura di Energika Srl società di consulenza energetica accreditata UNI CEI 11352

Quando si parla di diagnosi energetica industriale bisogna parlare di audit energetici, ossia degli strumenti di monitoraggio del consumo introdotti per la prima volta negli Stati Uniti a seguito della crisi petrolifera del 1973.

In Italia, prima di regolarizzare questo ambito, bisogna aspettare il 19 luglio 2014 e il Decreto Legislativo 102/2014, che sancisce l’obbligo per alcuni soggetti di effettuare una diagnosi energetica industriale.

Le linee guida sono state predisposte grazie al supporto tecnico dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA (l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

È necessario leggere alcuni articoli del D.Lgs102/2014 per capire le novità introdotte nelle aziende e i soggetti coinvolti in questo cambiamento incentrato sul consumo energetico.

Il documento integrale puoi trovarlo online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ma oggi voglio riassumerti le principali fasi individuate nel decreto per migliorare l’efficienza energetica della tua azienda.

Diagnosi energetica in pillole

  1. Il processo di diagnosi o audit energetico inizia con l’individuazione delle modalità tecniche per effettuare l’analisi del consumo energetico.
  2. Si prosegue poi con il riconoscimento e l’elaborazione degli eventuali problemi riscontrati nelle diverse aree lavorative.
  3. E si termina con una proposta risolutiva pratica basata sul miglioramento delle performance dei diversi siti produttivi dell’azienda.

I soggetti coinvolti nella diagnosi energetica industriale

L’articolo 8 al comma 1 legifera che “Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.”

Chi sono quindi i soggetti coinvolti nella diagnosi energetica d’impianti industriali? Si dividono in tre categorie:

  • Gli EGE ovvero esperti di gestione dell’energia
  • Gli Energy Auditor
  • Le società di servizi energetici, ovvero le ESCo

Gli esperti in gestione dell’ energia generalmente sono dei consulenti energetici certificati in base alla norma UNI CEI  11339.

L’Energy auditor invece è una figura che è stata introdotta proprio dal D.Lgs 102/2014 e si occupa di fotografare lo stato di risparmio energetico di un’impresa.

Infine le ESCO (come la società Energika srl) sono dei soggetti che intervengono nella diagnosi per aiutare l’utente a modificare e introdurre all’interno dell’azienda un miglioramento energetico post diagnosi. Queste figure si certificano secondo la norma UNI CEI 11352.
Normativa sulla diagnosi energetica industriale: un elenco

La normativa di riferimento per una diagnosi energetica industriale riguarda principalmente l’UNI CEI EN 16247 che ha stilato delle linee guida per le diagnosi energetiche di edifici, processi e trasporti di merci e persone. È una norma che è stata divisa per aree tematiche in diverse parti e che aiuta a delineare il settore normativo di riferimento.

Qui di seguito un excursus giuridico dal 2008 al 2015 che aiuterà l’impresa interessata a informarsi su tutti i dettagli giuridici:

UNI CEI EN 15459:2008 “Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici”
UNI CEI/TR 11428:2011 “Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica”
UNI CEI EN 16247-1:2012: Diagnosi energetiche parte 1: requisiti generali
UNI CEI EN 16247-2014: Diagnosi energetiche parti 2 (edifici)-3 (processi)-4 (trasporto)
UNI CEI EN 16247-5:2015: Diagnosi energetiche parte 5: competenze dell’auditor energetico