Assegno di Mantenimento: com’è cambiato e cosa fare per chiedere la revisione

Con la sentenza n. 11504/2017 la questione dell’assegno di mantenimento a seguito di divorzio appare profondamente rivoluzionata.

È scomparso infatti il criterio del tenore di vita goduto dall’ex coniuge durante il matrimonio, sostituito da quello dell’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.

Il principio imperante, da ora in poi, sarà quello dell’autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi “in quanto persone singole”.

Dunque, la decisione in merito all’assegno in questione verrà presa tramite due distinte valutazioni: in primis, il giudice accerterà se sia dovuto un qualche risarcimento, alla luce dell’effettiva mancanza di mezzi adeguati, o di possibilità oggettiva di conseguirne.

A tal fine saranno vagliati alcuni indici di autosufficienza economica:

  • il possesso di beni materiali e immateriali
  • le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro indipendente o autonomo
  • la stabile disponibilità di una casa.

 È il richiedente che dovrà addurre prove, documentazioni e allegazioni atte a definire i punti di cui sopra, giacché è a lui spetta l’onere della prova del diritto rivendicato (fermo restando il diritto alla prova contraria dell’altro coniuge).

 In secondo luogo il giudice valuterà le condizioni e i redditi di entrambi, nonché il contributo personale ed economico che ciascuno ha apportato alla vita familiare, e il patrimonio comune anche in riferimento alla durata del matrimonio.

 Tuttavia, non verrà meno il principio in base al quale l’ex coniuge è obbligato alla prestazione dell’assegno nella misura in cui l’altro sia considerabile come persona economicamente più debole.

Revisione dell’Assegno di Mantenimento: come si procedeva e cosa bisogna fare con la rotta di cambio attuale?

Quello che ci si chiede è se il nuovo orientamento avrà efficacia retroattiva su quegli assegni di mantenimento quantificati in relazione al tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale.

 In realtà, che l’assegno di mantenimento possa essere rivisto, sia nella quantificazione che nelle modalità di emissione, è un dato di fatto, a patto che sopravvengano fatti nuovi nella situazione economica e familiare dei due coniugi coinvolti.

 A tal fine è possibile sia ricorrere all’Autorità giudiziaria, rappresentata dal Presidente del Tribunale, sia optare per un accordo stragiudiziale mediante negoziazione assistita o dinanzi al Sindaco.

 Qualora però non sussista accordo tra gli ex coniugi sarà necessaria un’azione processuale, notificando un ricorso alla controparte.

 Resta da capire se l’attuale orientamento della Corte di Cassazione possa essere retroattivo, cioè applicabile anche alle decisioni prese prima del nuovo orientamento.

 Sicuramente è necessario che siano individuabili delle circostanze nuove rispetto a quelle che hanno indotto il giudice alla quantificazione iniziale. 

Fatti nuovi che possono coinvolgere tanto il coniuge assegnatario del mantenimento, come:

  • una stabile e duratura convivenza con un altro partner
  • un aumento della retribuzione
  • l’inizio di un’adeguata attività lavorativa

 quanto il coniuge pagante, come:

  • la creazione di una nuova famiglia con nuovi figli
  • il sopraggiungere di un’invalidità 
  • una riduzione dello stipendio
  • la perdita del lavoro

 Una volta chiesta revisione dell’assegno di mantenimento divorzile, con la necessaria assistenza di un bravo avvocato divorzista (se siete di Milano potete trovare su questo sito un nutrito elenco di professionisti) il procedimento segue il rito camerale, e il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte d’appello entro 10 giorni.