Che cos’è l’anatocismo bancario?

L’anatocismo bancario è dato dal calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta e derivante dalla capitalizzazione degli interessi stessi. Questo è possibile perché gli interessi maturati si trasformano in capitale e quindi sono sommati all’importo dovuto e a loro volta producono interessi.

Anatocismo bancario: quando si verifica

Nella pratica si verifica quanto gli interessi che maturano sul conto corrente bancario vengono addebitati direttamente sul conto e di conseguenza su di questi maturano altri interessi. Nel nostro ordinamento questo fenomeno è disciplinato dall’articolo 1283 del Codice Civile secondo cui gli interessi scaduti, salvo usi contrari, possono produrre interessi solo a partire dalla data della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e purché siano dovuti per non meno di sei mesi. Da ciò deriva che il giudice ha la possibilità di condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se alla data principale gli interessi principali erano già scaduti e se vi è un’apposita domanda del creditore o se è stata stipulata una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.  Va poi precisato che per usi contrari si intendono quelli formatisi prima dell’entrata in vigore del codice civile, dato che essendo la norma di riferimento una norma imperativa la formazione di questi in epoca permessa non sarebbe stata permessa.

Anatocismo bancario la giurisprudenza della Corte di Cassazione

In merito a questa particolare materia è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione rilevando per le pronunce emesse in relazione alla pratica in base alla quale le banche applicavano una capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi dei clienti e con le quali questa è stata sostanzialmente in contrasto con l’articolo 1283 c.c. La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi del conto corrente passivi costituisce un uso negoziale essendo diversa la periodicità della capitalizzazione. Un’altra sentenza ha poi stabilito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte ha accertato l’inesistenza di uno uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. in quando difettano i presupposti per il riconoscimento, anche con riguardo al periodo di riferimento la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

La Cassazione ha poi esteso all’infinito il divieto di anatocismo tramite la capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale e considerando arbitrario che nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale che oltre a essere in difetto rispetto alla normatività non si rinvengono nella realtà storica.

Modifiche e altri interventi in materia

La disciplina è stata poi oggetto di un importante modifica da parte della legge di stabilità per il 2014 all’articolo 120 del Testo Unico Bancario. Prima della riforma, infatti, la banca aveva il compito di assicurare a tutta la clientela un’uguale capitalizzazione di interessi attivi e passivi. In seguito alla legge n. 147/2013. Il Comitato interministeriale credito e risparmio deve stabilire le modalità e i criteri con cui gli interessi si producono nelle operazioni bancarie. Di conseguenza alla clientela deve essere assicurata la parità di conteggio, che gli interessi capitalizzati non possono altri interessi e che nelle successive operazioni contabili gli interessi sono calcolati dalla sorte capitale.

Come sottolineano gli esperti di www.rexpira.it, per tutte le operazioni bancarie è vietata qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca, per cui l’anatocismo bancario è vietato. Le nuove regole in materia non modificano però il regime degli interessi di mora e cioè quel tipo di interessi previsti se il cliente non paga quando dovuto entro la scadenza prevista dal contratto (l’esempio classico è il mancato pagamento di una rata del mutuo o di un altro finanziamento). Per il calcolo e il pagamento di questi interessi si fa sempre riferimento a quanto stabilito dal contratto e dalle norme generali in materia previste dal codice civile.

Quali rimedi?

Nel caso in cui il cliente di una banca si veda indebitamente sottoposto a questa pratica ha la possibilità di muoversi su più fronti per tutelare i propri interessi e ottenere così il risarcimento del danno subito. La prima strada è sicuramente avviare un contenzioso civile oppure il titolare del conto corrente può ricorrere allo strumento della mediazione da avviare rivolgendosi direttamente ad un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. In alternativa in capo al correntista sussiste la possibilità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

In materia di contratti bancari, il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è dunque una condizione di procedibilità della domanda giudiziale della domanda e negli ultimi anni ha portato esiti più che positivi soprattutto per quanto riguarda il grado di riservatezza che può garantire alle banche.