La cassetta pronto soccorso aziendale

La cassetta pronto soccorso aziendale è uno degli elementi previsti dalla normativa sul primo soccorso aziendale che deve essere messo  a disposizione dei lavoratori designati a tale servizio. L’istituzione del servizio di primo soccorso, internamente all’azienda, fa parte di quei provvedimenti che il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente rendere operativi. Lo scopo di questo servizio è creare una struttura composta da lavoratori addestrati e formati in modo tale da garantire l’assistenza medica di emergenza, in attesa dell’arrivo delle unità mediche del Servizio 118.

Il D.M. 388/03

Benché il primo soccorso sia previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, chi si occupa di dettare quali siano le procedure esecutive, per crearlo e renderlo operativo, è il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Decreto che, fra le altre cose, contiene anche le specifiche riguardanti le cassette di pronto soccorso.

Cassetta primo soccorso: quando, dove, come

Quando: la cassetta di primo soccorso deve essere presente nelle aziende appartenenti ai gruppi A e B. Bisogna chiarire che il D.M. 388/03 divide le aziende in tre gruppi: A, B e C. Questa classificazione scaturisce dall’analisi di tre fattori: gli elementi di rischio presenti nell’azienda, il numero di lavoratori occupati e il tipo di attività svolta.

Le aziende che vengono classificate come gruppo A o gruppo B devono dotarsi di una cassetta primo soccorso e di un mezzo idoneo ad allertare il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le aziende ricomprese all’interno del grupo B, invece, devono dotarsi del pacchetto di medicazione, in luogo della cassetta di pronto soccorso.

Dove: in un luogo facilmente accessibile, come prevede la normativa

Come: adeguatamente custodita e segnalata con l’apposita segnaletica, come precisa il D.M. 388/03. Adeguatamente custodita significa che la cassetta non va abbandonata a sé stessa, ma controllata e verificata nel suo contenuto, sia periodicamente (sostituendo i presidi medici scaduti) che dopo un eventuale utilizzo.

Una parentesi: nelle aziende appartenenti ai gruppi A e B che hanno in forza lavoratori operanti in luoghi isolati, lontani dalla sede principale dell’azienda o dall’unità produttiva, il Datore di Lavoro è obbligato a mettere a disposizione di detto personale il pacchetto di medicazione. Oltre ad un mezzo di comunicazione che permetta loro la rapida attivazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Cassetta primo soccorso vs pacchetto di medicazione

Abbiamo detto che a seconda del gruppo di appartenenza le aziende sono tenute a dotarsi della cassetta pronto soccorso aziendale oppure del pacchetto di medicazione. Bisogna precisare che la normativa non disciplina solo la loro presenza, ma anche il loro contenuto.

Se na occupa sempre il D.M. 388/03 che detta le specifiche della  cassetta pronto soccorso nel suo allegato 1, mentre con l’allegato 2 si occupa del pacchetto di medicazione.

Le dotazioni sono obbligatorie e tassative. Il Medico Competente, però, può prescrivere eventuali integrazioni, qualora, da un’analisi dei rischi presenti in azienda, lo ritenga necessario.

Ricapitolando, le cassette di pronto soccorso e i pacchetti di medicazione differiscono nelle dimensioni e nei contenuti.

Le cassette, generalmente, sono costruite in modo tale da poter essere fissate a muro con i tasselli, ma non è raro trovare modelli che oltre a questa predisposizione sono dotati di maniglie ergonomiche per il trasporto. Quando le dimensioni sono più grandi, è facile imbattersi in cassette a due ante, in questo caso assumono la nomenclatura di armadietto pronto soccorso. Sono utili nei casi in cui siano state prescritte integrazioni o un aumento della dotazione standard.

Quando parliamo del pacchetto di medicazione, invece, ci troviamo di fronte ad un astuccio in tela contenente i vari presidi medici. Oggi è diffusa anche la versione in cui il pacchetto, in realtà, è una “mini cassetta”: una cassetta di pronto soccorso in miniatura, con un contenuto conforme all’allegato 2.